Dopo trent'anni di attesa anche l'Italia può punire chi commette o istiga alla tortura. Fino a 12 anni di carcere
Dopo quasi trent'anni di vuoto, anche l'Italia ha il reato di tortura. La Camera ha votato e approvato in via definitiva la legge che era uno degli obiettivi della legislatura e che rischiava invece di restare impigliata nei veti di maggioranza e opposizione. Gli orrori del G8 di Genova sono rimasti per lo più senza colpa proprio perché non avevamo il reato di tortura. Quante volte gli stessi giudici lo hanno scritto nelle motivazioni delle sentenze. Donatella Ferranti (Pd) presidente della Commissione Giustizia, parla dI un testo che "non ha alcun intento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine, ma equilibrato e giustamente severo nei riguardi di un reato odioso e grave come quello di tortura”.
In mattinata in aula, prima del voto finale di ieri sera, c'è stato un epidosio tutto da raccontare. Discutendo il primo articolo della legge, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto è intervenuto spiegando come, a suo avviso, la norma sia talmente generica da far sì che il pubblico ufficiale indicato potrebbe essere anche "un magistrato che magari insiste nella custodia cautelare a fini investigativi". Anche nei banchi del centrosinistra avrebbero notato la stessa cosa. Ma hanno preferito tacere. La norma quindi non è stata modificata. Vedremo. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Torturatori in carcere. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però una pluralità di condotte (più atti di violenza o minaccia) oppure deve comportare un trattamento inumano o degradante. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente da legittime misure limitative di diritti.
Aggravante per pubblico ufficiale. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni.
Istigazione alla tortura. Il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) che istiga in modo concretamente idoneo a commettere il delitto di tortura rischia il carcere fino a 3 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura.
Stop espulsioni. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura.
Dichiarazioni estorte nulle. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.
Nessuna immunità. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.
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